Art. 3.
(Requisiti).

      1. Gli ufficiali, i sottufficiali ed i graduati di truppa di cui all'articolo 2 conseguono la promozione prevista dal medesimo articolo 2 a condizione che:

          a) abbiano lasciato il servizio per raggiunti limiti di età o siano collocati in congedo assoluto, oppure posti nella riserva o nella riserva di complemento;

          b) non abbiano mai riportato in tutti gli anni di servizio la qualifica di «inferiore alla media» o siano incorsi in punizioni di particolare gravità e, nel caso degli ufficiali e dei sottufficiali di complemento e dei graduati di truppa, abbiano svolto il servizio e gli eventuali successivi richiami senza demerito unitamente alla sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 3;

          c) non siano stati condannati con sentenze passate in giudicato.

 

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